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Pastore Dino Cosenza


 

 

 


 


 MODULO PER CANCELLARE IL PROPRIO BATTESIMO CATTOLICO


 


 

 


Wedding

In Italy


Quanti tipi di

matrimonio conosci?

  • matrimonio civile
  • matrimonio religioso
  • matrimonio religioso con effetti civili
  • matrimonio misto (fedi diverse)
  • ...

 

In Italia il matrimonio religioso con effetti civili si distingue in:

  • matrimonio cattolico
  • matrimonio acattolico

Le chiese di culto acattolico sono regolate da:

  • intese Chiese - Stato
  • leggi in vigore per i culti ammessi*

I matrimoni religiosi con effetti civili sono celebrati da ministri di culto in possesso di decreto del Ministero dell'Interno (art. 3 legge 1929 n. 1159).

Non avendo mai assistito ad un matrimonio nella Chiesa Evangelica possono sorgere dei dubbi, anche semplici, che possono, sicuramente, essere chiariti:

  • se mi sposo nella Chiesa Evangelica, vale pure per il Municipio?
  • la sposa mette l'abito bianco?
  • ... le foto, ... il filmino?
  • ... le fedi?
  • ... i testimoni?
  • ... la festa?
  • ... gli invitati?
  • ... all'aperto?

La risposta è: Si



Per informazioni sul matrimonio evangelico puoi metterti in contatto col Ministro di Culto past. Dino Cosenza - tel. 347 5987291 oppure inviare una e-mail all'indirizzo: dinocosenza@chiesaevangelica.info

La libertà religiosa in Italia ha avuto un cammino lungo e difficile a motivo dell'egemonia cattolica. Sia ringraziato Iddio che ha ispirato la lotta (pacifica) di tanti fratelli per la conquista del diritto alla "fede".

Purtroppo, lo stesso cattolicesimo che si è sempre opposto ad una affermazione, in Italia, del Protestantesimo e dell'Evangelismo ora, stranamente, spiana la strada all'Islam.

Cosa pensare?

Un attacco di liberalismo religioso frutto di pentimenti e rimorsi ...?

...o, come da vecchio progetto, contrastare comunque la verità cristiana?

In una predicazione profetica di circa 18 anni addietro il past. Dino Cosenza dichiarava:

"... vengono tempi nei quali Cristo sarà considerato un parente scomodo, da tenere nel buio, da disconoscere, per favorire gli intrighi e le alleanze degli uomini e delle religioni."

Cristo non si può barattare:

Gesù è il Signore




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Legge 24 giugno 1929, n.1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato
e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1929, n.164)

 

Art. 1
Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Art. 2
Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5
La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6
Abrogato
(I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.)

Art. 7
Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8
Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Art. 9
Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10
L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11
Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

Art. 12
Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13
Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Celebrante, Ministro di Culto Past. Dino Cosenza

Cell. 347 59 87 291





Buongiorno,

 Vi scrivo per sapere se si può celebrare un matrimonio  religioso tra un cattolico ed una battista senza che uno dei due debba convertirsi all'altra religione. Se è possibile, che rito si celebra?

Per favore, fatemi avere una Vostra gentile risposta

Stefania

 

Cara Stefania,
Il caso che proponi si chiama “matrimonio misto” ed è contemplato in ambito cattolico e dalle chiese evangeliche (anche se ogni comunità è sovrana nelle sue decisioni).
Ma dimmi:

dove si celebrerebbe, nella chiesa cattolica o in quella evangelica?
Che avete deciso per i figli che verranno?
E avete intenzione di andare al culto o alla messa?
Capirai bene che sarebbe meglio avere l’assistenza pastorale di una persona che vi vuole bene ed è disposta a seguirvi nel cammino cristiano.
Ho seguito tanti giovani con problemi simili e capisco il tuo bisogno di chiarezza.
Dio ti benedica
Past. Dino Cosenza


Grazie per la Sua risposta. ...

Sono pienamente d'accordo che ci sia bisogno di assistenza pastorale .

 Cordiali saluti

Stefania


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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

SUL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA

143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

147. Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

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Wedding

In Italy


 

Il pastore Dino Cosenza ha celebrato matrimoni anche in strutture diverse dalla chiesa:

- Panorama Garden (Erice)

http://www.ristorantepanorama.it/

- Baglio Basile (Petrosino)

http://www.hotelbagliobasile.it/visita.php

- Costa Azzurra (Valderice)

http://www.matrimonio.com/sala-ricevimenti/ricevimenti-costa-azzurra--e28962

- Armony (Marsala)

http://www.armonyricevimenti.it/

- Villa Aurelia (Roma)

http://www.villaaurelia.it/allestimento.cfm

- Villa Monte D'Oro (Grottaferrata)

http://www.villamontedoro.it/ita/index.php

- Castello Visconteo Sforzesco (Galliate)

http://www.turismonovara.it/it/artestoriascheda?id=63

- Castello di Rosciano (Torgiano)

http://www.castellodirosciano.com/index.html

- Baglio Santacroce (Valderice)

http://www.bagliosantacroce.it/

- Villa Monastero (Varenna)

http://www.villamonastero.eu

 

ecc...


Desideriamo che quel giorno sia davvero un giorno speciale.


Il ministero pastorale del ministro di culto Dino Cosenza può essere richiesto per la celebrazione di matrimoni in ITALIA per cittadini STRANIERI.

La prassi generalmente prevede:

1) Generalità dei nubendi (mi dovranno essere forniti con i maggiori dati possibili).

2) Lettera per l’Ufficiale di Stato Civile con la quale chiedo le pubblicazioni e che dovete presentare all’atto dell’Iscrizione al Comune (ovvero dichiarazione giurata degli sposi stranieri).

3) Successivo ritiro dell’Autorizzazione, rilasciata dal Comune, alla celebrazione del matrimonio (mi deve essere consegnata in tempo per la redazione dell’atto di matrimonio.

4) Celebrazione del matrimonio con la firma dell’Atto, redatto in doppio originale.

5) Consegna dell’Atto di matrimonio, entro 5 giorni, al Comune.

Generalmente questo è l’iter necessario.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ultimo aggiornamento: venerdì, 31. luglio 2020


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